Allontanamento dalla casa familiare
L'allontanamento dalla casa familiare è una misura cautelare personale, coercitiva e obbligatoria, prevista e disciplinata dall'art. 282-bis del Codice di procedura penale italiano.
Disciplina
Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.
Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalita e può imporre limitazioni.
Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalita ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.
Questi ulteriori provvedimenti possono essere assunti anche successivamente al provvedimentoche dispone l'allontanamento, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se e revocato o perde comunque efficacia il provvedimento che dispone l'allontanamento.
Il provvedimento con cui il giudice ingiunge il pagamento periodico dell'assegno, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile, ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli. Il provvedimento può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.
Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280.
V · D · M | |
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Soggetti | Giudice per le indagini preliminari · Giudice dell'udienza preliminare · Pubblico ministero · Polizia giudiziaria · Imputato · Parte civile · Civilmente obbligato per la pena pecuniaria |
Condizioni di procedibilità | Autorizzazione a procedere · Istanza di procedimento · Richiesta di procedimento · Querela |
Fasi e vicende | Iscrizione della notizia di reato · Indagini preliminari · Interrogatorio · Accertamenti medici idonei ad incidere sulla libertà personale · Incidente probatorio · Informazione di garanzia · Richiesta di archiviazione · Archiviazione · Rinvio a giudizio · Legittimo impedimento · Udienza preliminare · Sentenza di non luogo a procedere · Dibattimento · Sentenza |
Atti | Notificazione · Informazione di garanzia · Nullità · Sentenza |
Prove | Mezzi di prova: Testimonianza · Esame delle parti · Confronto · Ricognizione · Esperimento giudiziale · Perizia · (Consulenza tecnica) · Prova documentale Mezzi di ricerca: Ispezione · Perquisizione · Sequestro probatorio · Intercettazione |
Misure cautelari | Personali: Coercitive: Divieto di espatrio · Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria · Allontanamento dalla casa familiare · Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa · Divieto e obbligo di dimora · Arresti domiciliari · Custodia cautelare in carcere · Custodia cautelare in luogo di cura · Interdittive: Sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori · Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio · Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali · Misure precautelari: Arresto in flagranza di reato (Flagranza di reato) · Fermo di indiziato di delitto · (Udienza di convalida dell'arresto o del fermo) Reali: Sequestro preventivo · Sequestro conservativo |
Procedimenti penali speciali | Giudizio abbreviato · Applicazione della pena su richiesta delle parti · Giudizio direttissimo · Giudizio immediato · Procedimento per decreto · Oblazione |
Il processo penale | Dibattimento · Letture in sede dibattimentale · Assoluzione · Condanna · Prescrizione · Giudizio di rinvio |
Procedimenti differenziati | Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica · Procedimento davanti al giudice di pace · Processo penale minorile |
Mezzi di impugnazione | Riesame · Appello · Ricorso per cassazione · Revisione · Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto |
Esecuzione | Incidente di esecuzione |